L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha da poco divulgato la determinazione ACN 283727 del 22 luglio 2025 sul portale ufficiale.
Il presente atto è un aggiornamento della precedente determinazione – ossia la 38565 del 26 novembre 2024 (“di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, recante termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale nonché ulteriori informazioni che i soggetti
devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di
designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale”) – che va ad integrare la procedura per la designazione del punto di contatto e di aggiornamento annuale delle informazioni, mediante il servizio dedicato NIS/Aggiornamento annuale.
Tale determinazione si compone dei seguenti articoli:
Capo I – Disposizioni di carattere generale
– Articolo 1 (Definizioni)
– Articolo 2 (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
– Articolo 3 (Termini di uso del Portale ACN e dei Servizi NIS)
– Articolo 4 (Punto di contatto)
– Articolo 5 (Sostituto punto di contatto)
– Articolo 6 (Rappresentante nell’Unione)
Capo II – Censimento e associazione delle utenze
– Articolo 7 (Censimento degli utenti)
– Articolo 8 (Associazione dell’utenza del punto di contatto e del sostituto al soggetto NIS)
– Articolo 9 (Associazione delle utenze al soggetto NIS)
Capo III – Registrazione dei soggetti NIS e elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS
– Articolo 10 (Registrazione)
– Articolo 11 (Clausola di salvaguardia)
– Articolo 12 (Individuazione da parte dell’Autorità nazionale competente NIS)
– Articolo 13 (Verifiche di coerenza)
– Articolo 14 (Elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS e comunicazioni)
Capo IV – Aggiornamento delle informazioni
– Articolo 15 (Processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni)
– Articolo 16 (Elencazione degli organi di amministrazione e direttivi)
– Articolo 17 (Processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni)
Capo V – Disposizioni finali
– Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)
– Articolo 19 (Pubblicità)
– Articolo 20 (Applicazione)
