NIS2: pubblicata la nuova determinazione sul portale ACN

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha da poco divulgato la determinazione ACN 283727 del 22 luglio 2025 sul portale ufficiale.

Il presente atto è un aggiornamento della precedente determinazione – ossia la 38565 del 26 novembre 2024 (“di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, recante termini, modalità e procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale nonché ulteriori informazioni che i soggetti
devono fornire all’Autorità nazionale competente NIS e termini, modalità e procedimento di
designazione dei rappresentanti NIS sul territorio nazionale”) – che va ad integrare la procedura per la designazione del punto di contatto e di aggiornamento annuale delle informazioni, mediante il servizio dedicato NIS/Aggiornamento annuale.

Tale determinazione si compone dei seguenti articoli:

Capo I – Disposizioni di carattere generale
– Articolo 1 (Definizioni)
– Articolo 2 (Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
– Articolo 3 (Termini di uso del Portale ACN e dei Servizi NIS)
– Articolo 4 (Punto di contatto)
– Articolo 5 (Sostituto punto di contatto)
– Articolo 6 (Rappresentante nell’Unione)
Capo II – Censimento e associazione delle utenze
– Articolo 7 (Censimento degli utenti)
– Articolo 8 (Associazione dell’utenza del punto di contatto e del sostituto al soggetto NIS)
– Articolo 9 (Associazione delle utenze al soggetto NIS)
Capo III – Registrazione dei soggetti NIS e elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS
– Articolo 10 (Registrazione)
– Articolo 11 (Clausola di salvaguardia)
– Articolo 12 (Individuazione da parte dell’Autorità nazionale competente NIS)
– Articolo 13 (Verifiche di coerenza)
– Articolo 14 (Elaborazione dell’elenco dei soggetti NIS e comunicazioni)
Capo IV – Aggiornamento delle informazioni
– Articolo 15 (Processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni)
– Articolo 16 (Elencazione degli organi di amministrazione e direttivi)
– Articolo 17 (Processo per l’aggiornamento continuo delle informazioni)
Capo V – Disposizioni finali
– Articolo 18 (Disposizioni finanziarie)
– Articolo 19 (Pubblicità)
– Articolo 20 (Applicazione)

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